Art. 12.

      1. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:

          a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche e private;

          b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

          c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;

          d) ai commestibili e alle bevande.

      2. È vietata nel punto franco la vendita al minuto.
      3. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.